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La sentenza: nell’opposizione agli atti esecutivi il giudice può disporre la mediazione demandata

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Nell’ambito di un’opposizione agli atti esecutivi il giudice aveva ordinato all’attore di presentare la domanda di mediazione demandata e rinviando quindi l’udienza per discussione orale. Tuttavia, alla data dell’udienza, il primo incontro di mediazione non si era neppure svolto.
L’esito della vicenda è quindi risultato l’improcedibilità della domanda di opposizione, ma ciò che rileva sono le motivazioni poste dal giudice a sostegno di tale decisione.
In particolare, dopo una concisa ricostruzione della normativa e dei principali orientamenti giurisprudenziali in tema di mediazione demandata, il Giudice afferma che il procedimento di mediazione demandata può̀ trovare applicazione anche ai giudizi di opposizione a precetto, i quali non rientrano tra le eccezioni al principio generale della possibilità̀ di demandare la mediazione ai sensi art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
Infatti, secondo il Giudice, l’art. 5, comma 4 lett. e), contempla tra le eccezioni i soli “procedimenti di opposizione all’ esecuzione forzata” o “incidenti di cognizione relativi all’esecuzione forzata”, sicché dall’ambito esulano le opposizioni a precetto che vengono introdotte prima dell’avvio dell’esecuzione e postulano che un’esecuzione forzata non sia pendente.
Oltre al dato letterale della formulazione dell’art. 5, comma 4, lett. e) d.lgs. 28/2010 depongono per questa conclusione anche i seguenti argomenti di ordine teleologico che vengono elencati dal Tribunale, tra cui pare opportuno evidenziare l’indiscusso
favor legislativo per l’istituto della mediazione emergente anche dagli incentivi di carattere fiscale da ultimo potenziati dalla riforma del processo civile (Cartabia), potenzialmente e concretamente utile ad evitare lo stesso avvio dell’esecuzione forzata.
Il tribunale ha quindi concluso con la compensazione integrale delle spese, in quanto, non solo l’attore, ma anche il convenuto non si era adoperato al fine di avviare il procedimento di mediazione.

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