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L’Accordo di Mediazione: Efficacia, Forma e Eseguibilità

La mediazione si conclude, nella migliore delle ipotesi, con un accordo. Ma cosa succede dopo la stretta di mano? Quel documento firmato dalle parti ha davvero valore legale? Può essere eseguito come una sentenza? E cosa bisogna fare per renderlo effettivamente efficace? L’accordo di mediazione non è soltanto il punto di arrivo di un dialogo riuscito, ma anche un atto giuridico a tutti gli effetti. Conoscere la sua struttura, le sue caratteristiche e le modalità per renderlo esecutivo è essenziale, non solo per le parti, ma anche per avvocati, mediatori e operatori del diritto.

Forma e contenuto: come si redige un accordo valido

L’accordo di mediazione è un documento scritto, redatto in forma libera ma con contenuti minimi imprescindibili. Deve riportare le generalità delle parti, l’indicazione dell’oggetto della controversia, il contenuto dell’intesa raggiunta e la sottoscrizione delle parti stesse, oltre a quella del mediatore. Quando le parti sono assistite da avvocati, anche questi devono firmare l’accordo, conferendo maggiore forza all’atto. La firma del mediatore sul verbale serve a certificare che l’accordo è stato raggiunto nell’ambito di una procedura regolare, nel rispetto delle norme vigenti.

Non è previsto un linguaggio tecnico obbligatorio, ma è fondamentale che l’accordo sia chiaro, completo e privo di ambiguità. Deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione le obbligazioni assunte e, se possibile, indicare i termini per l’adempimento. In caso contrario, potrebbero sorgere difficoltà nella fase di esecuzione, soprattutto se l’accordo dovesse essere impugnato.

Effetti giuridici: è vincolante come un contratto

L’accordo sottoscritto al termine di una mediazione ha natura contrattuale. È, a tutti gli effetti, un contratto tra le parti, e come tale vincola chi lo firma. Se una parte non adempie agli obblighi previsti, l’altra può agire in giudizio per ottenere l’adempimento forzato o il risarcimento del danno. Tuttavia, per poter procedere all’esecuzione diretta – ad esempio pignorare un bene o avviare un’esecuzione forzata – l’accordo deve avere forza esecutiva. Non basta cioè che sia firmato: deve essere reso esecutivo secondo quanto previsto dalla legge.

Nel frattempo, anche se non esecutivo, l’accordo può essere invocato come titolo contrattuale, utilizzabile in sede giudiziaria come prova scritta degli impegni assunti. Questo è già un vantaggio rispetto a semplici intese verbali o scambi di e-mail, spesso insufficienti a fondare una pretesa giuridica precisa.

Come si rende esecutivo l’accordo: il ruolo dell’avvocato e del giudice

Il procedimento per attribuire efficacia esecutiva all’accordo di mediazione è disciplinato dall’art. 12 del D.lgs. 28/2010. Se le parti sono state assistite da avvocati e l’accordo non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, esso può essere depositato presso la segreteria del tribunale, che procede all’apposizione del decreto di esecutività. In alternativa, se manca l’assistenza legale, l’accordo può essere omologato dal giudice, previa verifica della sua regolarità formale e sostanziale.

La presenza degli avvocati, quindi, semplifica e accelera il processo: è sufficiente il deposito per ottenere un titolo esecutivo. In caso contrario, è necessario un passaggio ulteriore dinanzi al giudice. Questo aspetto è importante anche nella fase di redazione dell’accordo: se si prevede di eseguirlo in via forzata (ad esempio per ottenere il pagamento di una somma), è consigliabile redigerlo in modo che soddisfi da subito i requisiti di esecutività.

Accordi di mediazione e trascrizione nei registri pubblici

In alcune ipotesi, l’accordo di mediazione può essere soggetto a trascrizione nei registri immobiliari o in altri pubblici registri. Questo accade, ad esempio, se l’intesa prevede il trasferimento di proprietà di un immobile, la costituzione di un diritto reale o la modifica di una servitù. In questi casi, è necessario che l’accordo sia sottoscritto anche da un pubblico ufficiale (solitamente un notaio) oppure che sia redatto in forma pubblica o autenticata, affinché possa essere trascritto.

Il coinvolgimento di un notaio può avvenire anche successivamente, per conferire all’accordo la forma necessaria alla trascrizione. È importante che le parti siano consapevoli di questo aspetto già in fase di negoziazione, così da evitare sorprese o difficoltà nella fase attuativa.

Cosa succede in caso di inadempimento dell’accordo

Se una parte non rispetta l’accordo di mediazione, la parte adempiente ha diversi strumenti a disposizione. Se l’accordo ha già efficacia esecutiva, può avviare direttamente l’esecuzione forzata, depositando l’accordo presso l’ufficio competente e richiedendo, ad esempio, il pignoramento di beni mobili o immobili. In mancanza dell’efficacia esecutiva, occorrerà promuovere un giudizio ordinario per ottenere una condanna.

In entrambi i casi, il valore probatorio dell’accordo è molto elevato. Il giudice difficilmente potrà disconoscere l’esistenza dell’obbligazione o mettere in discussione la volontà delle parti. Tuttavia, è sempre possibile che la parte inadempiente tenti di impugnare l’accordo, sollevando vizi nella procedura, errori nella redazione o addirittura la simulazione dell’intesa. Per questo, è essenziale che l’accordo sia ben formulato e rispetti le regole procedurali.

Il valore dell’accordo nella prassi giudiziaria

Sempre più spesso, i giudici danno valore all’accordo di mediazione non solo come titolo esecutivo, ma anche come dimostrazione della volontà collaborativa delle parti. Nei casi in cui l’accordo venga rispettato solo parzialmente, è possibile che il giudice riconosca il tentativo positivo di risolvere la controversia, limitando l’entità delle sanzioni o delle spese. Inoltre, l’accordo di mediazione può essere utilizzato in procedimenti successivi come punto di partenza per ulteriori negoziazioni o come prova dell’atteggiamento delle parti.

Nei rapporti tra imprese, infine, l’accordo di mediazione può assumere una funzione strategica. Oltre a risolvere la singola controversia, può stabilire nuove regole per il futuro, ridefinire clausole contrattuali o introdurre strumenti di prevenzione del conflitto. In questo senso, la mediazione non è solo una modalità alternativa di risoluzione, ma un’opportunità per costruire accordi su misura, più flessibili e più solidi.

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